- I cittadini che transitano in aree sorvegliate devono essere informati con cartelli, visibili al buio se il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno.
- I sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) collegati alle forze di polizia richiedono uno specifico cartello informativo, sulla base del modello elaborato dal Garante.
- Le telecamere istallate a fini di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica l’utilizzo di cartelli che informino i cittadini.

Le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini di polizia e giudiziarie.
- Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana.
- Eventuali esigenze di allungamento della conservazone devono essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.

- Luoghi di lavoro: le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli).

- Ospedali e luoghi di cura: no alla diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. E’ ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es. rianimazione), ma l’accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.

- Istituti scolastici: ammessa l’installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.

- Taxi: le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e la loro presenza deve essere segnalata con
appositi contrassegni.

- Trasporto pubblico: lecita l’installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es. angolo
visuale circoscritto, riprese senza l’uso di zoom).

- Web cam a scopo turistico: la ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone.

- Tutela delle persone e della proprietà: contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi,
sicurezza del lavoro ecc., si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni
indicate dal Garante.

Per un quadro completo sul corretto impiego dei sistemi di videosorveglianza, è possibile consultare il sito Internet del Garante per la protezione dei dati personali http://www.garanteprivacy.it che, nell’indice per materia, ospita una sezione dedicata al tema videosorveglianza

 

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